Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).

      1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è istituito un programma di ospedalizzazione domiciliare gratuita per tutti i pazienti in fase terminale, ritenendosi per tali i pazienti con prognosi di vita eguale o inferiore a tre mesi.
      2. Le regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, provvedono all'organizzazione e al funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio dei pazienti di cui al comma 1, in tutti i casi in cui è decisa la dimissione dal presidio ospedaliero, pubblico o privato, e la prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.
      3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e tenendo conto di quanto previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, predispongono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi per l'ospedalizzazione a domicilio di pazienti terminali, di seguito denominato «programma». Il programma definisce, sulla base dei criteri e delle finalità stabiliti dalla presente legge, l'assetto organizzativo, le modalità e le risorse con cui è realizzato l'intervento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti di volontariato specializzati nel settore dell'ospedalizzazione domiciliare, di seguito denominati «enti».